Per detrazione fiscale si intende la possibilità di sottrarre una quota di denaro, stabilita dalla legge, dalle imposte da pagare, essa può essere defalcata dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’Imposta sul reddito delle società (Ires). La detrazione va suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata effettuata la spesa.
Il 26-11-2013 il Senato ha approvato il disegno di Legge di Stabilità per le detrazioni del 50% riguardo gli interventi di ristrutturazione edilizia, le detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica e il bonus del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Per fruire della detrazione occorre inviare la comunicazione all'Asl competente, effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale specificando la causale del versamento, inoltre è necessario il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e il numero di partita Iva del destinatario del pagamento.
Si può usufruire dell’agevolazione fiscale se è prevista l’installazione di pannelli solari, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale oppure, nel caso in cui vengano eseguiti lavori finalizzati ad un miglioramento termico dell’edificio. Per quanto riguarda l'installazione dei pannelli solari, finalizzata alla produzione di acqua calda sanitaria, il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
L’incentivo è inoltre esteso alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento.
Una stufa a legna o pellet rappresenta un'alternativa per risparmiare sui costi di riscaldamento riducendo la spesa fino al 60% rispetto ai combustibili tradizionali. Acquistando una stufa, un camino o una caldaia a biomasse si contribuisce a ridurre i consumi dell'energia e allo stesso tempo si usufruisce di un ottimo prodotto ad alto rendimento.
Gli interventi devono essere eseguiti su immobili e edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche rurali.
Possono beneficiare della detrazione fiscale gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, ma sono soggetti al pagamento dell’Ires ( Imposta sul reddito della società) e i titolari di un diritto reale sull’immobile, ma anche gli imprenditori individuali, i condomini (se gli interventi riguardano le parti comuni condominiali) e i familiari del possessore.
Il contributo premia dunque tutte quelle situazioni che mirano alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento permettendo la detraibilità di tutte le spese inerenti ai lavori, anche quelle amministrative, ma non è cumulabile con il conto termico.
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